Santa Marinella, “Ex Fungo”: respinto il ricorso dell’ ATI “Impala S.r.l.”

La villa comunale di Santa Marinella

Foto del Comune di Santa Marinella.
Foto del Comune di Santa Marinella.

Finalmente è uscita in questi giorni  l’attesa sentenza del tribunale di Civitavecchia, sulla questione del project financing , in merito alla realizzazione e gestione di una nuova sede comunale, con  annessi parcheggi  e nuovi spazi commerciali, nella piazza denominata Ex Fungo. Il giudice ha respinto il ricorso dell’Ati Impala S.r.l.,  a suo tempo aggiudicataria dell’intervento, con il quale veniva preteso un importo risarcitorio a carico del Comune di circa 4.367.367,00 euro per la mancata realizzazione dell’intervento, scaturita dalla decadenza del relativo finanziamento regionale. Il giudice ha dichiarato, come richiesto dal Comune, il difetto di giurisdizione, in quanto ha giustamente ritenuto che il giudice competente nella materia oggetto della controversia sia il Tar, condannando contestualmente la ricorrente al rimborso delle spese processuali a favore del comune di Santa Marinella, quantificate in 8mila euro, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.  “Un risultato importante-dichiara il sindaco Bacheca- che speriamo metta fine a questa vicenda per lungo tempo oggetto anche di interrogazioni e richieste di chiarimenti nella commissione consiliare investita della questione. La documentazione agli atti, esaminata e vagliata congiuntamente dal Segretario Generale- prosegue soddisfatto il Sindaco- e dal legale incaricato dall’ente, dimostra che il Comune ha operato correttamente, visto che da tempo abbiamo optato per altre soluzioni relativamente alla realizzazione della nuova sede comunale ed alla costruzione della piazza nell’area denominata ex fungo. Procedimenti questi che stanno seguendo speditamente il loro iter”. “Come più volte ribadito anche nel corso di una delle ultime sedute del Consiglio comunale, la pretesa legale avanzata dalla Impala S.r.l.- aggiunge l’assessore Roberto Marongiu- non incideva sulle decisioni attualmente assunte dall’amministrazione, perché l’unica finalità sottesa al ricorso presentato dalla ricorrente era di carattere risarcitorio e, quindi, per nulla ostativa- conclude- alla realizzazione della piazza e della nuova sede comunale, come invece si è tentato di far intendere. La condanna alle spese della ricorrente rappresenta, d’altronde, la prova di quanto più volte abbiamo sostenuto.”

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *